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O.P.C.M. 13/07/2006 n. 3532

2. Al fine di favorire la ripresa delle attivitā imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il Commissario delegato č autorizzato ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di Euro 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attivitā sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autoritā a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al Commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato č autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241; legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, con esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, si provvede nel limite massimo di euro 2.500.000,00 prioritariamente per gli interventi indifferibili di deviazione e stabilizzazione del corpo frana, da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilitā.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza č autorizzata l'apertura di apposita contabilitā speciale in favore del Commissario delega- to con le modalitā previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

3. Il Commissario delegato puō utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonchč ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalitā di cui alla presente ordinanza.

Art. 8.

1. Al fine di effettuare ogni necessaria azione di previsione e di prevenzione dei rischi connessi alle situazioni di dissesto esistenti nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di sviluppare attivitā di studio, di ricerca e di documentazione, č autorizzato a stipulare un apposita convenzione con i centri di competenza di durata correlata alla vigenza dello stato d'emergenza, immediatamente esecutiva. A tal fine il Dipartimento della protezione civile predispone un apposito programma anche di interventi. Ai relativi oneri si provvede sulla base degli accordi che saranno definiti di volta in volta con la regione Campania e gli istituti medesimi.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006 Il Presidente: Prodi

 

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